Acquisizione di almeno il 70% dei crediti formativi affinché la polizza del sanitario sia efficace
Con l’entrata in vigore del D.M. n. 232/2023, l’efficacia delle polizze assicurative dei sanitari è stata subordinata all’acquisizione di almeno il 70% degli ECM nell’ultimo triennio.
A cura di Avv. Barbara Barbarino e Dott.ssa Giada Bianchin
Il Decreto Ministeriale n. 232 del 2023, entrato in vigore lo scorso 16 marzo, ha dato attuazione all’articolo 10 comma 6 della Legge n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco), prevedendo i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private e per gli esercenti la professione sanitaria.
Tale decreto attuativo ha avuto cura di precisare che, rimane fermo quanto previsto dall’ articolo 38 bis del Decreto Legge n. 152 del 6 novembre 2021 (“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”), il quale stabilisce che: “…..a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l'efficacia delle polizze assicurative di cui all'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina”.
Il legislatore – ispirandosi ad un principio di auto-responsabilità – ha, dunque, previsto la subordinazione dell’efficacia della polizza assicurativa all’acquisizione di almeno il 70% degli ECM nell’ultimo triennio.
L’assolvimento degli obblighi formativi, dunque, non sarà più volto solamente a migliorare le proprie competenze, bensì anche ad assicurare l’efficacia della copertura assicurativa.