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Acquisizione di almeno il 70% dei crediti formativi affinché la polizza del sanitario sia efficace

Con l’entrata in vigore del D.M. n. 232/2023, l’efficacia delle polizze assicurative dei sanitari è stata subordinata all’acquisizione di almeno il 70% degli ECM nell’ultimo triennio.

A cura di Avv. Barbara Barbarino e Dott.ssa Giada Bianchin

Il Decreto Ministeriale n. 232 del 2023, entrato in vigore lo scorso 16 marzo, ha dato attuazione all’articolo 10 comma 6 della Legge n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco), prevedendo i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private e per gli esercenti la professione sanitaria. 

Tale decreto attuativo ha avuto cura di precisare che, rimane fermo  quanto previsto dall’ articolo 38 bis del Decreto Legge n. 152 del 6 novembre 2021 (“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”), il quale stabilisce che: “…..a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l'efficacia delle polizze assicurative di cui all'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all'assolvimento in misura non  inferiore  al  70  per  cento  dell'obbligo  formativo individuale dell'ultimo  triennio  utile  in  materia  di  formazione continua in medicina”. 

Il legislatore – ispirandosi ad un principio di auto-responsabilità – ha, dunque, previsto la subordinazione dell’efficacia della polizza assicurativa all’acquisizione di almeno il 70% degli ECM nell’ultimo triennio. 

L’assolvimento degli obblighi formativi, dunque, non sarà più volto solamente a migliorare le proprie competenze, bensì anche ad assicurare l’efficacia della  copertura assicurativa.