Approvato definitivamente il DDL Collegato Lavoro. Quali le novità?
L’11 dicembre u.s. è stato definitivamente approvato dal Senato il DDL recante "Disposizioni in materia di lavoro", volto a semplificare alcuni adempimenti nel contesto lavorativo, introducendo novità legate a sicurezza sui luoghi di lavoro, contratti a termine e somministrazione, dimissioni in caso di assenza ingiustificata, obblighi contributivi e ammortizzatori sociali.
A cura di Avv. Giuseppe M. Cannella e Avv. Elisabetta Zicarelli
Il Disegno di Legge approvato lo scorso 11 dicembre ha l’obiettivo di semplificare gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro, concentrandosi su temi come sicurezza sul lavoro, contratti di lavoro a termine e di somministrazione, dimissioni per assenza ingiustificata, obblighi contributivi e ammortizzatori sociali.
Durante l’esame parlamentare, il testo è stato modificato alla Camera con 13 nuovi articoli, ma al Senato sono stati respinti tutti gli emendamenti dell’opposizione, mantenendo invariato il contenuto iniziale.
Durante l’esame parlamentare, il testo è stato modificato alla Camera con 13 nuovi articoli, ma al Senato sono stati respinti tutti gli emendamenti dell’opposizione, mantenendo invariato il contenuto iniziale.
Ecco un riepilogo delle principali novità:
Dimissioni per assenza ingiustificata
▪️L’art. 19 stabilisce che l’assenza ingiustificata del lavoratore, protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo o, in mancanza di tale previsione, oltre quindici giorni, comporta la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore senza l’applicazione della disciplina sulle dimissioni telematiche.
▪️È stato introdotto un nuovo obbligo per il datore di lavoro, che deve comunicare all’Ispettorato del lavoro l’assenza del dipendente per consentire le verifiche necessarie sulla veridicità della comunicazione. La norma non si applica nel caso in cui il lavoratore dimostri l’impossibilità di comunicare le ragioni dell’assenza per causa di forza maggiore o per un fatto imputabile al datore di lavoro.
▪️In assenza di tali giustificazioni, il rapporto di lavoro sarà considerato risolto per volontà del lavoratore: ciò impedisce la richiesta di NASpI.
Somministrazione di lavoro
▪️L’art. 10 introduce semplificazioni sulla somministrazione di lavoro, mirate a incentivare l’utilizzo di contratti flessibili e rendere più dinamico il mercato del lavoro. Le imprese potranno avvalersi di contratti in somministrazione, a tempo determinato e indeterminato, senza limiti o vincoli.
▪️In particolare, il tetto del 30% dei lavoratori in somministrazione a tempo determinato, rispetto al totale dei contratti stabili, non si applica a:
o lavoratori assunti dalle agenzie per il lavoro con contratto a tempo indeterminato;
o lavoratori con caratteristiche specifiche o assunti per particolari esigenze (ad esempio, attività stagionali,
spettacoli, start-up, sostituzioni di assenti o lavoratori over 50).
o lavoratori assunti dalle agenzie per il lavoro con contratto a tempo indeterminato;
o lavoratori con caratteristiche specifiche o assunti per particolari esigenze (ad esempio, attività stagionali,
spettacoli, start-up, sostituzioni di assenti o lavoratori over 50).
▪️Infine, è stato abolito il limite di 24 mesi per la durata complessiva delle missioni a tempo determinato presso lo stesso utilizzatore, nel caso in cui il lavoratore sia assunto con contratto a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione.
Periodo di prova
▪️L’art. 13 introduce dei criteri uniformi per la definizione della durata del periodo di prova nei contratti a tempo determinato, salvaguardando eventuali previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva.
▪️La norma prevede che il periodo di prova sia calcolato in base a un giorno di effettiva prestazione lavorativa ogni quindici giorni di calendario dall’inizio del contratto.
▪️La norma prevede che il periodo di prova sia calcolato in base a un giorno di effettiva prestazione lavorativa ogni quindici giorni di calendario dall’inizio del contratto.
▪️Tuttavia, sono fissati limiti minimi e massimi:
o Per contratti fino a 6 mesi: il periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni.
o Per contratti tra 6 e 12 mesi: il periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni né superiore a 30 giorni.
o Per contratti fino a 6 mesi: il periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni.
o Per contratti tra 6 e 12 mesi: il periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni né superiore a 30 giorni.
Smart working
▪️L'art. 14 introduce l’obbligo in capo al datore di lavoro di comunicare in modalità telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i nominativi dei lavoratori coinvolti e le date di inizio e fine del periodo di lavoro agile, entro cinque giorni dal relativo avvio o termine.
Apprendistato
▪️Gli articoli 15, 16 e 18 prevedono l'estensione delle risorse annualmente destinate all'apprendistato professionalizzante a tutte le tipologie di apprendistato.
▪️Inoltre, è consentita la trasformazione dell'apprendistato finalizzato al conseguimento della qualifica o del diploma professionale in apprendistato professionalizzante e/o di alta formazione e ricerca, una volta ottenuta la qualifica o il diploma professionale.
▪️Inoltre, è consentita la trasformazione dell'apprendistato finalizzato al conseguimento della qualifica o del diploma professionale in apprendistato professionalizzante e/o di alta formazione e ricerca, una volta ottenuta la qualifica o il diploma professionale.
Attività stagionali
▪️L’articolo 11 introduce una norma di interpretazione autentica sulle attività stagionali, individuate alternativamente da un decreto (DPR del 1963) o dalla contrattazione collettiva.
▪️Oltre alle attività tradizionalmente definite come “stagionali”, rientrano nella categoria quelle necessarie per gestire l’aumento di lavoro in specifici periodi dell’anno, per esigenze tecnico-produttive, o legate ai cicli stagionali dei settori produttivi e dei mercati serviti dall’impresa, come previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative.
▪️Oltre alle attività tradizionalmente definite come “stagionali”, rientrano nella categoria quelle necessarie per gestire l’aumento di lavoro in specifici periodi dell’anno, per esigenze tecnico-produttive, o legate ai cicli stagionali dei settori produttivi e dei mercati serviti dall’impresa, come previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative.
Cassa integrazione
▪️L'articolo 6 prevede che un lavoratore in cassa integrazione possa svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma, a condizione di informare tempestivamente l'INPS sull'inizio della nuova attività.
▪️Durante questo periodo, però, perde il diritto all'integrazione salariale.
▪️La norma intende ridurre la dipendenza dalle misure di sostegno e incentivare la ricerca di nuove opportunità lavorative.
Conciliazioni telematiche
▪️Introduzione all’art 20 della possibilità di svolgere conciliazioni per via telematica, riducendo tempi e costi.
Sospensione termini per liberi professionisti
▪️All’art. 7 viene introdotta per i libero professionisti la possibilità di sospendere gli adempimenti fiscali e contributivi in caso di maternità, eventi gravi o ospedalizzazione del figlio minore.
Contratti a causa mista
Sospensione termini per liberi professionisti
▪️All’art. 7 viene introdotta per i libero professionisti la possibilità di sospendere gli adempimenti fiscali e contributivi in caso di maternità, eventi gravi o ospedalizzazione del figlio minore.
▪️L'art. 17 introduce un contratto ibrido a causa mista, che consente di assumere un lavoratore sia con un contratto dipendente che con un rapporto autonomo a partita IVA, beneficiando del regime forfettario per il reddito autonomo.
▪️Questo modello offre maggiore flessibilità, permettendo ai lavoratori di essere assunti part-time come dipendenti e contemporaneamente svolgere attività di lavoro autonome.
Rateizzazione debiti contributivi
▪️L'articolo 23 prevede che INPS e INAIL possano autorizzare la rateizzazione dei debiti contributivi non ancora riscossi, fino a un massimo di 60 rate mensili, in base ai criteri stabiliti in un decreto del MLPS che sarà emesso.
▪️Questa misura, in vigore dal 1° gennaio 2025, ha l’obiettivo di facilitare la regolarizzazione dei debiti contributivi, sostenendo i datori di lavoro in difficoltà economiche.
▪️Questo modello offre maggiore flessibilità, permettendo ai lavoratori di essere assunti part-time come dipendenti e contemporaneamente svolgere attività di lavoro autonome.
Rateizzazione debiti contributivi
▪️L'articolo 23 prevede che INPS e INAIL possano autorizzare la rateizzazione dei debiti contributivi non ancora riscossi, fino a un massimo di 60 rate mensili, in base ai criteri stabiliti in un decreto del MLPS che sarà emesso.
▪️Questa misura, in vigore dal 1° gennaio 2025, ha l’obiettivo di facilitare la regolarizzazione dei debiti contributivi, sostenendo i datori di lavoro in difficoltà economiche.
Salute e Sicurezza
▪️Rapporto annuale del Ministero del Lavoro: il Ministero del Lavoro dovrà redigere annualmente una relazione alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con proposte per migliorare le condizioni di sicurezza.
▪️Visite mediche preventive e preassuntive: nell’ambito della sorveglianza sanitaria, il medico competente può effettuare visite mediche preventive per valutare l'idoneità alla mansione anche prima dell'assunzione.
▪️Riutilizzo di esami clinici esistenti: il medico competente può evitare di ripetere esami clinici e diagnostici già documentati nella cartella sanitaria del lavoratore.
▪️Locali sotterranei: per le attività svolte in locali chiusi sotterranei o semi sotterranei, in assenza di agenti nocivi, il datore di lavoro dovrà comunicare l’uso dei locali all’INL via PEC, allegando la documentazione necessaria per attestare il rispetto dei requisiti di aerazione, illuminazione e microclima. I locali potranno essere utilizzati dopo 30 giorni dalla comunicazione, salvo divieto specifico.
▪️Visite mediche preventive e preassuntive: nell’ambito della sorveglianza sanitaria, il medico competente può effettuare visite mediche preventive per valutare l'idoneità alla mansione anche prima dell'assunzione.
▪️Riutilizzo di esami clinici esistenti: il medico competente può evitare di ripetere esami clinici e diagnostici già documentati nella cartella sanitaria del lavoratore.
▪️Locali sotterranei: per le attività svolte in locali chiusi sotterranei o semi sotterranei, in assenza di agenti nocivi, il datore di lavoro dovrà comunicare l’uso dei locali all’INL via PEC, allegando la documentazione necessaria per attestare il rispetto dei requisiti di aerazione, illuminazione e microclima. I locali potranno essere utilizzati dopo 30 giorni dalla comunicazione, salvo divieto specifico.
Si tratta di un quadro normativo che mira a migliorare l’equilibrio tra flessibilità delle imprese e tutela dei lavoratori, semplificando gli adempimenti per un mercato del lavoro più dinamico ed efficiente.