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È stato convertito in legge il decreto sulle liste di attesa (Decreto Legge 7 giugno 2024 n. 73)

Lo scorso 29 luglio, è stata pubblicata la legge di conversione del Decreto “liste di attesa”, la quale prevede una serie di misure volte a contrastare il fenomeno, ormai patologico, delle liste di attesa.


A cura di Avv. Giuseppe M. Cannella, Avv. Barbara Barbarino e Dott.ssa Giada Bianchin.


 

Lo scorso 29 luglio, è stata pubblicata la legge 29 dicembre 2024 n. 107, di conversione del Decreto Legge 7 giugno 2024 n. 73 (c.d. Decreto “liste di attesa”). 
La legge prevede una serie di misure volte a fronteggiare il fenomeno, ormai patologico, delle liste di attesa per il diritto a ricevere le prestazioni sanitarie.

L’art. 1 prevede l’istituzione di una “Piattaforma nazionale delle liste di attesa” presso l’AGENAS, allo scopo di realizzare l’interoperabilità delle piattaforme per le liste di attesa delle regioni e delle due province autonome. 
La Piattaforma nazionale delle liste di attesa è alimentata dai dati del flusso informativo del sistema “Tessera Sanitaria”, tra cui i dati della ricetta del SSN dematerializzata, i dati pseudomizzati riferiti alla spesa sanitaria che confluiscono nel modello 730 e i dati relativi alle prenotazioni, resi disponibili dai CUP regionali. 
L’obiettivo perseguito dal legislatore, attraverso la creazione della Piattaforma nazionale delle liste di attesa, è il monitoraggio a livello nazionale di: 
“a) prestazioni in lista di attesa sul territorio nazionale;
b) disponibilità di agende sia per il sistema pubblico che per gli erogatori privati accreditati;
c) verifica ((dei percorsi di tutela previsti dal Piano nazionale di governo delle liste di attesa));
d) modulazione dei tempi di attesa in relazione alle classi di priorità;

f) attuazione del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77;
g) appropriatezza nell'accesso alle prestazioni, anche utilizzando piattaforme di intelligenza artificiale, in coerenza con i (criteri dei Raggruppamenti di attesa omogenea) (RAO) e con le raccomandazioni previste nelle linee guida e suggerite nelle buone pratiche clinico-assistenziali.”(art. 1 comma 5 decreto legge n. 73/2024). 


L’art. 2 del richiamato Decreto prevede l’istituzione dell’”Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria” presso il Ministero della Salute, il quale avrà il compito di supportare il “Sistema nazionale di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria ( SIVEAS)” nell’attività di controllo. 
Nello svolgimento dell’attività di controllo, l’Organismo può accedere alle aziende e agli enti del SSN, alle aziende ospedaliere universitarie e ai policlinici universitari, agli erogatori privati accreditati e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico per verificare e analizzare le disfunzioni che emergono dal controllo delle agende di prenotazione. L’Organismo comunica le risultanze delle verifiche al “Responsabile unico regionale dell’assistenza sanitaria (RUAS)”.
Trattasi, quest’ultima, di una figura che dovrà essere individuata da ciascuna regione e provincia autonoma, a seguito della creazione dell’”Unità centrale di gestione dell'assistenza sanitaria e dei tempi e delle liste di attesa”, che dovrà assicurare l’efficienza nell’erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie, nonché la correttezza del funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa e dei piani operativi per il recupero delle medesime liste. 

Le  disposizioni contenute nell’art. 3 del Decreto Legislativo n. 73/2024 sono volte ad implementare il “Centro unico di prenotazione (CUP)”. 
A tale scopo, il legislatore ha previsto che la piena interoperabilità dei centri di prenotazione degli erogatori privati accreditati con i competenti CUP territoriali costituisca condizione preliminare per la stipulazione degli accordi contrattuali ex art. 8 quinquies decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502.
Tra le misure volte ad implementare il CUP, si prevede che venga attivato un sistema per ricordare all’assistito la data fissata per l’erogazione della prestazione e che gli consenta di confermare o cancellare la prestazione (da effettuarsi, anche da remoto, almeno due giorni lavorativi prima della data fissata per l'erogazione della prestazione) e per ottimizzare le agende di prenotazione. 
Inoltre, allo scopo di responsabilizzare l’utente, si prevede che, qualora lo stesso non si presenti nel giorno previsto senza giustificata disdetta (salvi i casi di forza maggiore e impossibilità sopravvenuta), sia tenuto al pagamento all’erogatore pubblico o privato accreditato della quota ordinaria di partecipazione al costo per la prenotazione prenotata e non usufruita.
Il medesimo articolo stabilisce che, nell’ipotesi in cui non sia possibile rispettare i tempi di attesa massimi, le aziende debbano garantire le prestazioni sanitarie richieste – nel limite delle risorse disponibili – attraverso l’utilizzo dell’attività libero-professionale intramuraria e l’adozione di altre misure, quali la riprogrammazione delle ore di medicina specialistica ambulatoriale interna o l’incremento delle ore a specialisti ambulatoriali interni già in servizio. 

Il successivo art. 4 del recente Decreto Legge indica, quali soluzioni al problema dei tempi di attesa e delle degenze prolungate dovute alla mancata disponibilità di esami diagnostici, l’erogazione delle visite diagnostiche e specialistiche anche nelle giornate di sabato e domenica, il prolungamento della fascia oraria per l’esecuzione di tali prestazioni, nonché l’apertura straordinaria dei centri trasfusionali nelle ore pomeridiane e nei giorni festivi.
Le soluzioni proposte dal legislatore devono essere, in ogni caso, adottate nel rispetto del limite massimo delle risorse disponibili. 
Nei confronti di questa norma sono già state sollevate delle critiche. Difatti, si ritiene che la mancata previsione di una percentuale minima di prestazioni aggiuntive erogate non renda cogente l’articolo. 

Come noto, il problema dei tempi di attesa è strettamente connesso con l’ulteriore problema della carenza di personale sanitario. 
A tal proposito, l’art. 5 prevede che, per l’anno 2024 (e fino a quando non verranno definiti i criteri per determinare il fabbisogno personale degli enti del SSN), i valori massimi della spesa per il personale del SSN equivarranno a quelli autorizzati nel 2023, incrementati del 10% dell'incremento del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente e, su richiesta della regione, di un ulteriore importo sino al 5 per cento del predetto incremento.
 
Il successivo art. 6 è rivolto unicamente alle regioni destinatarie del “Programma nazionale equità nella salute 2021-2027” (ovvero Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) e prevede che le stesse predispongano piani di azioni finalizzati al rafforzamento della capacità di erogazione dei servizi sanitari ed, altresì, all'incremento dell'utilizzo dei servizi sanitari e sociosanitari sul territorio. 

L’art. 7 del Decreto Legge è, invece, una norma in materia fiscale. Invero, la stessa stabilisce che le prestazioni aggiuntive dei dirigenti sanitari e del personale sanitario del comparto sanità vengono assoggettate a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%.
Da ultimo, preme evidenziare che – nonostante la legge sia entrata in vigore lo scorso 8 agosto –alcune disposizioni contenute nella stessa diventeranno pienamente efficaci solo nel momento in cui verranno emanati i seguenti provvedimenti attuativi: 
  • Decreto del Ministero della Salute contenente specifiche linee guida per definire i criteri di realizzazione e di funzionamento della Piattaforma nazionale delle liste di attesa (art. 1 comma 3 Decreto Legge n. 73/2024); 
  • Decreto del Ministero della Salute contente indicazioni tecniche per la creazione, all’interno del CUP, di un sistema per la disdetta delle prenotazioni, per ricordare all’assistito la data di erogazione della prestazione, per richiedere la conferma o la cancellazione della prestazione effettuata e per ottimizzare le agende di prenotazione (art. 3 comma 5 Decreto Legge n. 73/2024); 
  • Protocollo di intesa tra il Ministero della Salute, con il Ministero dell’economia e delle finanze, e la Conferenza permanente Stato-regioni contenente i criteri e le direttive per la redazione dei piani operativi regionali per il recupero delle liste di attesa (art. 3 comma 11 Decreto lLegge n. 73/2024); 
  • Decreti del Ministero della Salute contenente i criteri per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del SSN (art. 5 comma 2 Decreto Legge n. 73/2024); 
  • Decreto del Ministero della Salute contenente un piano di azione finalizzato al rafforzamento della capacità di erogazione dei servizi sanitari e all’incremento dell’utilizzo dei servizi sanitari e sociosanitari sul territorio, rivolto alle Regioni destinatarie del Programma nazionale equità nella salute 2021-2027.