Gestione dei rifiuti: il responsabile tecnico dell’Albo gestori ambientali ricopre una posizione di garanzia
Al Responsabile tecnico dell’Albo gestori ambientali è stata riconosciuta una vera e propria posizione di garanzia relativa al rispetto della normativa in materia di gestione dei rifiuti di cui al D. Lgs. n. 152/2006.
A cura di Claudia Bacchiocchi
Nella sentenza n. 16191/2024, la Corte di Cassazione esprime il principio di diritto secondo il quale il Responsabile tecnico dell’Albo gestori ambientali, pur non essendo formalmente destinatario diretto del precetto penale, ricopre «una vera e propria posizione di garanzia relativa al rispetto della normativa in materia di gestione dei rifiuti di cui al D. Lgs. n. 152/2006, con la conseguente responsabilità per gli illeciti connessi alla violazione di tale normativa», al pari del legale rappresentante dell’impresa.
A parere della Corte, dalla posizione di garanzia allo stesso riconosciuta, deriva il fatto che il Responsabile abbia il dovere di impedire la “mala gestione” dei rifiuti da parte dell’impresa per la quale opera.
L’ordinanza del Tribunale della libertà di Catanzaro, avverso la quale il ricorrente aveva proposto ricorso per Cassazione, ascriveva al responsabile tecnico il «dovere di vigilanza e controllo anche alla corretta applicazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 152/2006».
La difesa dell’imputato si è incentrata sul fatto che il dovere di impedire la cattiva gestione dei rifiuti all’interno dell’azienda competa al “direttore tecnico” e non al “responsabile tecnico”, richiamando l’articolo 2 della delibera 1/2019 dell’Albo gestori ambientali e la circolare del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 1121/2019, sugli incendi negli impianti di gestione rifiuti.
Di contrario avviso, la Corte di Cassazione ha ricordato la “natura negoziale” della delibera Albo gestori 1/2019, che assume una “valenza meramente integrativa (e certamente non derogatoria) rispetto alla disciplina normativa di rango secondario vigente in materia”.
È, quindi, corretta l'affermazione dell'impugnata ordinanza, secondo cui emerge in capo al responsabile tecnico un dovere di vigilanza e controllo anche alla corretta applicazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 152/2006.
Tra i compiti (art. 12, c. 1 d. m. 3 giugno 20214, n. 20), figura quello di porre in essere azioni che assicurino la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa.
Di particolare rilevanza è, altresì, il richiamo all’art. 12, c. 2 del d. m. sopra citato: il Responsabile svolge la sua attività in maniera effettiva e continuativa ed è responsabile dei compiti di cui al comma 1.
Alle imprese, pertanto, all’atto di designazione di un certo Responsabile tecnico, è richiesto pertanto di accertarsi che il designato possa svolgere in maniera effettiva e continuativa la propria attività; tale aspetto assume rilevanza nelle ipotesi in cui il Responsabile svolga le medesime attività anche in favore di altri committenti.