I nuovi criteri legislativi per calcolare il danno biologico superiore al 10%

Pubblicato il D.P.R. 12/2025 che introduce la Tabella Unica Nazionale (TUN) per il calcolo del danno biologico tra 10 e 100 punti di invalidità. La TUN – entrata in vigore il 5 marzo 2025 – si basa su un sistema "a punto", il cui valore varia in base al grado di invalidità, all'età e alla sofferenza morale.
A cura dell'Avv. Barbara Barbarino e della Dott.ssa Giada Bianchin
Trascorsi tre mesi dall’approvazione dello schema di D.P.R. da parte del Consiglio dei Ministri, lo scorso 18 febbraio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il “Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti” (D.P.R. del 13 gennaio 2025, n. 12). Il D.P.R., entrato in vigore il 5 marzo 2025, disciplina il nuovo metodo di quantificazione dei danni biologici e morali derivanti da incidenti stradali e responsabilità sanitaria, nei casi in cui le lesioni abbiano comportato postumi permanenti dal 10% al 100%.
Il Regolamento ha dato, in parte, attuazione alla delega contenuta nell’art. 138 del Codice delle Assicurazioni Private, il quale prevedeva la predisposizione di tabelle uniche per la fissazione “b) del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso”.
La Tabella Unica Nazionale (TUN) individua criteri di risarcimento omogenei e certi, superando il vuoto normativo finora colmato dalle Tabelle dei Tribunali di Milano e di Roma, elaborate dalla giurisprudenza.
La TUN rispecchia le regole di liquidazione indicate dal Tribunale di Milano e recepite dalla Corte di Cassazione come riferimento nazionale, prevedendo, però, la separazione del danno morale da quello biologico e la revisione dei criteri per il risarcimento delle invalidità temporanee.
La TUN si basa su un sistema “a punto”, in cui il valore economico del punto di invalidità varia secondo tre parametri:
- aumento proporzionale al grado di invalidità permanente (tramite il "moltiplicatore biologico");
- diminuzione inversamente proporzionale all’età della vittima (tramite il "demoltiplicatore demografico");
- possibilità di aumento o diminuzione legata a fattori morali (tramite il "moltiplicatore morale").
L’art. 5 del richiamato D.P.R. prevede che la nuova disciplina si applichi esclusivamente ai sinistri verificatisi dopo il 5 marzo 2025. Tuttavia, per i casi di medical malpractice, la TUN si applicherà anche alle richieste risarcitorie presentate successivamente a tale data, ma riferite a fatti accaduti precedentemente, in linea con le polizze claims made.
Ci si interroga se, il Regolamento sia applicabile sin d’ora, nonostante non sia ancora stata predisposta la tabella medico - legale ossia la c.d. “tabella delle invalidità” - prevista dall’art. 138 del Codice delle Assicurazioni Private.
Ebbene, il legislatore ha affermato che la TUN deve ugualmente applicarsi, in quanto l’art. 5 del DPR n. 12/2025 prevede l’applicazione immediata della stessa, senza condizionarla all’adozione della tabella medico-legale.
Pertanto, oggi, i giudici sono chiamati ad applicare la TUN per quantificare il danno biologico derivante da sinistri stradali o da medical malpractice, secondo i criteri sopra richiamati.