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Idoneità del Modello: il Tribunale di Milano ripercorre l’architettura del “sistema 231”

Nel giudizio di idoneità del Modello, a fianco alla valutazione sull’attitudine preventiva delle norme interne di comportamento, sarà valutata la promozione di formazione e informazione ai destinatari, la corretta implementazione di un sistema sanzionatorio e di segnalazione whistleblowing e di tutti gli strumenti che rendono effettivo ed efficace il sistema 231.

A cura di Avv. Antonio Bambino

Con la sentenza n. 1070/24, depositata il 22/4 u.s., il Tribunale di Milano ha escluso la responsabilità di una società rispetto al reato di falso in bilancio, ritenendo: 
◾idoneo e adeguato il Modello 231 adottato;  
◾il comportamento aziendale improntato alla sistematica violazione ed aggiramento fraudolento di ogni regola, procedura, codice etico e modello organizzativo.  

I Giudici hanno evidenziato che un Modello idoneo ed efficace, oltre a prevedere una puntuale configurazione degli assetti interni e dei relativi meccanismi di controllo endoaziendali, deve essere corredato da una intensa e continua attività di informazione e formazione del personale. Tale strumento permette di trasmettere la conoscenza delle regole di condotta e delle procedure adottate e rende esigibili comportamenti conformi alle stesse.  

Il Tribunale fornisce anche uno spunto di riflessione sulla definizione di un sistema sanzionatorio che preveda decurtazioni che incidano sulla parte variabile della retribuzione (riprendendo quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria in tema di sistema incentivante), così da scoraggiare pratiche o comportamenti non conformi alle disposizioni contenute nei protocolli operativi.  

Quanto all’Organismo di Vigilanza, il Tribunale ha sottolineato l’importanza delle attività informative e di controllo (rispetto alle quali giocano un ruolo decisivo le iniziative di programmazione dell’attività e i cd. “flussi informativi”).  

È stato altresì riconosciuto un particolare significato (i) alla segregazione delle funzioni e (ii) al whistleblowing, quale sistema di rilevamento delle violazioni.  

Il Collegio ha operato una ricognizione degli elementi da considerare nella costruzione dei modelli. In particolare: 
- Parte generale con i seguenti elementi: 
  1. la descrizione della normativa e della realtà aziendale;  
  2. il riferimento al Codice Etico; 
  3. i requisiti, la modalità di azione e le prerogative dell’organismo di vigilanza;  
  4. le modalità di informazione e formazione dei destinatari;  
  5. un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole;  
  6. il funzionamento del sistema Whistleblowing. 
- Mappatura del rischio (c.d. “risk assessment”): consiste nell’identificare le attività sensibili, i rischi di reato associati e definire i protocolli – generali e specifici - utili per limitare la possibilità di realizzazione dei reati.  

Parte speciale che riporta le attività sensibili, i principi generali di comportamento e i protocolli di comportamento, quali misure idonee a ridurre continuativamente e ragionevolmente il rischio-reato che richiedono:  
  1. l’indicazione di un responsabile del processo; 
  2. la regolamentazione del processo in osservanza alla segregazione delle funzioni; 
  3. la specificità e dinamicità del protocollo ai mutamenti organizzativi; 
  4. la completezza dei flussi informativi ed efficaci controlli di linea da parte del management esecutivo.