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Il disegno di legge in materia di intelligenza artificiale: ambito sanitario e disabilità

In conformità ai principi enunciati nell’AI ACT, il legislatore italiano ha elaborato un disegno di legge in materia di Intelligenza Artificiale, volto a disciplinare – tra gli altri – l’utilizzo di sistemi di Artificial Intelligence nel settore sanitario. 

A cura di Avv. Barbara Barbarino e Dott.ssa Giada Bianchin

Lo scorso 21 maggio, il Consiglio dell’UE ha approvato l’Artificial Intelligence Act (AI Act), volto a promuovere lo sviluppo e l’adozione di sistemi di Intelligenza Artificiale (IA) sicuri e affidabili in diversi settori. 

Ispirandosi alla legge europea, il legislatore italiano ha predisposto un disegno di legge in materia di Intelligenza Artificiale, approvato dal Consiglio dei ministri il 23 aprile scorso. 
Tale disegno di legge si pone quale obiettivo “un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell’intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità” (art.1) e prevede, dunque, una serie di norme intese a disciplinare l’uso dell’Intelligenza Artificiale in diversi settori particolarmente delicati, tra cui quello sanitario. 

Secondo il legislatore, l’impiego di sistemi di Intelligenza Artificiale contribuisce al miglioramento del sistema sanitario, della prevenzione e della cura delle malattie, nonché delle condizioni di vita delle persone con disabilità. 

L’utilizzo dell’IA, come prevede la legge europea, deve avvenire nel rispetto dei diritti fondamentali delle persone. Pertanto, il paziente, in ossequio al principio di trasparenza, deve essere informato dell’utilizzo di tecnologie di Intelligenza Artificiale, dei vantaggi diagnostici e terapeutici derivanti dallo stesso e delle ragioni che hanno condotto il sanitario a servirsi di tale strumento. 

Il legislatore ha, poi, precisato che i sistemi di Intelligenza Artificiale rappresentano un mero supporto nei processi di prevenzione, diagnosi, cura e scelta terapeutica e, dunque, non si sostituiscono al sanitario, “lasciando impregiudicata la decisione, che è sempre rimessa alla professione medica” (art. 7). 
Questa precisazione ha una notevole rilevanza. Si pensi, ad esempio, ad un caso di medical malpractice derivante da un errore commesso dal sistema di Intelligenza Artificiale, impiegato da un sanitario. Quest’ultimo non potrà far ricadere, interamente, sul sistema di IA la responsabilità per i danni sofferti dal paziente.

Come prevede la norma, le decisioni in merito ai trattamenti sanitari rimangono a capo del medico, la cui responsabilità, in caso di danni alla salute del paziente, non potrà essere esclusa per il solo fatto che egli si sia avvalso di uno strumento di Intelligenza Artificiale.  

Il disegno di legge prevede, poi, il conferimento ad AGENAS (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) di progettare e realizzare una piattaforma di Intelligenza Artificiale per il supporto alle finalità di cura e per l’assistenza territoriale.
Da ultimo, il legislatore invita il Ministero della Salute (di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, con l'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e cybersicurezza e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano) a emanare uno o più decreti volti a disciplinare le soluzioni di Intelligenza Artificiale aventi funzioni di supporto alle finalità perseguite dal Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) ex art. 12 D.l. 179/2012, quali:  
a. prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;  
b. studio e ricerca scientifica;  
c. programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria.  

Con l’approvazione dell’Artificial Intelligence Act (AI Act) da parte del Consiglio dell’UE, si attendono, dunque, i prossimi passi del legislatore italiano.