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Il Piano di ammortamento alla francese nel contratto di mutuo e il rispetto del principio di trasparenza

Con la sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno posto fine al contrasto insorto in merito alla validità del piano di ammortamento c.d. “alla francese” contenuto nei contratti di mutuo a tasso fisso. 
La mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto.


A cura di Avv. Caterina Panzeri e Avv. Luigi Gradante


La controversia trae origine dalla richiesta di accertamento della nullità parziale di un contratto di mutuo, proposta dinanzi al Tribunale di Salerno, sull’assunto per il quale il mutuo ipotecario bancario a tasso fisso, stipulato con la Banca nazionale del lavoro S.p.A. (BNL S.p.A.) in data 20 dicembre 2007, non contenesse l’esplicita indicazione del piano di ammortamento c.d. "alla francese" – caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a rate fisse costanti, comprensive di una quota capitale crescente e di una quota interessi decrescente – e delle modalità di calcolo degli interessi passivi. 

Secondo la prospettazione attorea, la clausola contrattuale relativa agli interessi passivi sarebbe affetta da nullità strutturale per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, essendo pattiziamente indicato solo il tasso di interesse e non anche il regime di capitalizzazione “composto” degli interessi passivi, aspetto quest'ultimo che si assume dirimente nell'ottica della trasparenza contrattuale di cui all’art.117 T.U.B.

Costituendosi in giudizio, l’istituto di credito deduce che il piano di ammortamento "alla francese" non integra violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c. e che, in ogni caso, l'omessa esplicitazione della modalità di calcolo degli interessi è irrilevante, poiché tale informazione può essere ricavata dal piano di ammortamento allegato al contratto.

Ponendo la questione di diritto “gravi difficoltà interpretative” ed essendo la risoluzione della stessa “suscettibile di porsi in numerosi giudizi”, il Giudice di prime cure ha disposto il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., con ordinanza del 19 luglio 2023.

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione si sono pronunciate sulla vicenda affermando, innanzitutto, che la mancata esplicitazione del regime di ammortamento (c.d. "alla francese") adottato nel contratto non comporta l’invalidità dello stesso per indeterminatezza dell’oggetto, purché il contratto sia accompagnato da un piano di ammortamento che fornisca al cliente tutte le informazioni essenziali per comprendere il costo complessivo del finanziamento, inclusi il tasso di interesse nominale (TAN) e il tasso annuo effettivo globale (TAEG). 

Inoltre, la Suprema Corte nel caso di specie non ha rilevato alcuna violazione del principio di trasparenza di cui all’ art. 117 comma 4 T.U.B., considerato che la normativa non richiede l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e, dunque, non è affetto da nullità parziale il contratto di mutuo che fornisca al cliente una informativa sufficiente a garantire la trasparenza disposta per legge, permettendo al contraente debole di comprendere le condizioni del mutuo e di fare le proprie valutazioni sul livello di rischio o di spesa.