Inammissibile la sospensione “concordata” dell’esecuzione immobiliare dopo l’accoglimento dell’istanza di assegnazione (Trib. Vercelli, Ord. 28.02.2025, est. Gaspari)

Il Tribunale di Vercelli, con una recente ordinanza del 28 febbraio 2025 , ha respinto la richiesta di sospensione concordata dell’esecuzione immobiliare ex art. 624-bis c.p.c., avanzata dal creditore procedente dopo aver ottenuto l’assegnazione dei beni pignorati. In particolare, il giudice ha stabilito: (i) che la sospensione è possibile solo fino alla chiusura della fase di vendita e che l’assegnazione segna la sua conclusione, precludendo richieste successive in tal senso; (ii) che nei casi di assegnazione satisfattiva, l’effetto traslativo dell’ordinanza che accoglie l’istanza di assegnazione è immediato.
A cura dell'Avv. Andrea Randazzo
Con ordinanza del 28 febbraio 2025, il Tribunale di Vercelli (est. Gaspari) ha rigettato la richiesta di sospensione concordata dell’esecuzione immobiliare ex art. 624-bis c.p.c., presentata dal creditore procedente dopo che il Giudice aveva già accolto l’istanza di assegnazione dei beni pignorati proposta dallo stesso creditore.
1. Il contesto normativo
L’art. 624-bis c.p.c. disciplina la sospensione consensuale della procedura esecutiva fino a ventiquattro mesi, su istanza di tutti creditori muniti di titolo esecutivo. Essa può essere richiesta entro determinati termini temporali, ossia:
◼️ nella vendita senza incanto, fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto;
◼️ nella vendita con incanto, fino a quindici giorni prima dell’incanto.
Il presupposto per la concessione della sospensione è, dunque, che la fase di vendita sia ancora in corso, poiché lo scopo dell’istituto – come si legge nell’ordinanza in commento – è “evitare che si addivenga alla vendita in situazioni (tendenzialmente estranee al processo esecutivo, come le trattative col debitore esecutato o congiunture di mercato temporaneamente sfavorevoli) in cui i creditori titolati ritengono di soprassedervi”.
2. Le motivazioni del provvedimento
Nel silenzio delle norme sulla specifica ipotesi di una richiesta di sospensione proposta dopo l’accoglimento dell’istanza di assegnazione dei beni pignorati al creditore procedente, quest’ultimo aveva ritenuto – al fine di favorire la conclusione in extremis di trattative con il debitore esecutato – di poter ancora accedere alla sospensione della procedura, non essendo ancora stato emesso il decreto di trasferimento degli immobili assegnati.
Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto inammissibile l’istanza, sul presupposto che l’assegnazione rappresenta uno degli esiti possibili della fase di vendita, terminata la quale il ricorso all’istituto della sospensione “concordata” deve considerarsi precluso. Il provvedimento richiama l’orientamento giurisprudenziale che descrive il processo esecutivo come una successione di sub-procedimenti distinti ed autonomi, ciascuno dei quali introdotto e concluso da uno specifico provvedimento giurisdizionale (cfr. Cass. Sez. Un. n. 11178/1995).
In particolare, il Giudice dell’esecuzione ha evidenziato che la sospensione ex art. 624-bis c.p.c. non è giustificabile da un punto di vista sistematico:
◼️dopo l’aggiudicazione del bene pignorato, perché violerebbe il diritto dell’aggiudicatario ad ottenere il trasferimento del bene stesso (anche sulla scorta dell’art. 187-bis disp. att. c.p.c., secondo cui, in ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo che avvenga dopo l’aggiudicazione, anche provvisoria, o l’assegnazione, gli effetti di queste ultime restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari);
◼️ dopo l’assegnazione, così come era avvenuto nella vicenda in esame, perché il creditore procedente ha già manifestato la volontà di ottenere il bene in pagamento del credito, rendendo incoerente una richiesta di sospensione successiva al provvedimento del Giudice che tale volontà ha realizzato (“La richiesta da parte sua [del creditore, n.d.r.] di sospendere il processo esecutivo contrasta con la sua stessa volontà di vedersi assegnato il bene”).
Il Tribunale ribadisce, inoltre, che, nel caso in cui l’assegnazione sia “satisfattiva” (cioè non preveda il versamento di un conguaglio, laddove il valore del bene assegnato sia pari o inferiore all’importo del credito e delle spese di esecuzione), l’ordinanza che la dispone ha efficacia traslativa ed auto-esecutiva, non rendendo, cioè, necessaria l’adozione di apposito decreto di trasferimento dell’immobile (l’art. 590 c.p.c. prevede, infatti, espressamente l’emissione del decreto di trasferimento solo per le ipotesi in cui l’assegnatario debba versare un eventuale conguaglio).
Quest’ultima argomentazione rafforza la conclusione per cui l’accoglimento dell’istanza di assegnazione, determinando la chiusura della fase di vendita, inibisce la successiva possibilità di accedere alla sospensione concordata della procedura.
1. Il contesto normativo
L’art. 624-bis c.p.c. disciplina la sospensione consensuale della procedura esecutiva fino a ventiquattro mesi, su istanza di tutti creditori muniti di titolo esecutivo. Essa può essere richiesta entro determinati termini temporali, ossia:
◼️ nella vendita senza incanto, fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto;
◼️ nella vendita con incanto, fino a quindici giorni prima dell’incanto.
Il presupposto per la concessione della sospensione è, dunque, che la fase di vendita sia ancora in corso, poiché lo scopo dell’istituto – come si legge nell’ordinanza in commento – è “evitare che si addivenga alla vendita in situazioni (tendenzialmente estranee al processo esecutivo, come le trattative col debitore esecutato o congiunture di mercato temporaneamente sfavorevoli) in cui i creditori titolati ritengono di soprassedervi”.
2. Le motivazioni del provvedimento
Nel silenzio delle norme sulla specifica ipotesi di una richiesta di sospensione proposta dopo l’accoglimento dell’istanza di assegnazione dei beni pignorati al creditore procedente, quest’ultimo aveva ritenuto – al fine di favorire la conclusione in extremis di trattative con il debitore esecutato – di poter ancora accedere alla sospensione della procedura, non essendo ancora stato emesso il decreto di trasferimento degli immobili assegnati.
Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto inammissibile l’istanza, sul presupposto che l’assegnazione rappresenta uno degli esiti possibili della fase di vendita, terminata la quale il ricorso all’istituto della sospensione “concordata” deve considerarsi precluso. Il provvedimento richiama l’orientamento giurisprudenziale che descrive il processo esecutivo come una successione di sub-procedimenti distinti ed autonomi, ciascuno dei quali introdotto e concluso da uno specifico provvedimento giurisdizionale (cfr. Cass. Sez. Un. n. 11178/1995).
In particolare, il Giudice dell’esecuzione ha evidenziato che la sospensione ex art. 624-bis c.p.c. non è giustificabile da un punto di vista sistematico:
◼️dopo l’aggiudicazione del bene pignorato, perché violerebbe il diritto dell’aggiudicatario ad ottenere il trasferimento del bene stesso (anche sulla scorta dell’art. 187-bis disp. att. c.p.c., secondo cui, in ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo che avvenga dopo l’aggiudicazione, anche provvisoria, o l’assegnazione, gli effetti di queste ultime restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari);
◼️ dopo l’assegnazione, così come era avvenuto nella vicenda in esame, perché il creditore procedente ha già manifestato la volontà di ottenere il bene in pagamento del credito, rendendo incoerente una richiesta di sospensione successiva al provvedimento del Giudice che tale volontà ha realizzato (“La richiesta da parte sua [del creditore, n.d.r.] di sospendere il processo esecutivo contrasta con la sua stessa volontà di vedersi assegnato il bene”).
Il Tribunale ribadisce, inoltre, che, nel caso in cui l’assegnazione sia “satisfattiva” (cioè non preveda il versamento di un conguaglio, laddove il valore del bene assegnato sia pari o inferiore all’importo del credito e delle spese di esecuzione), l’ordinanza che la dispone ha efficacia traslativa ed auto-esecutiva, non rendendo, cioè, necessaria l’adozione di apposito decreto di trasferimento dell’immobile (l’art. 590 c.p.c. prevede, infatti, espressamente l’emissione del decreto di trasferimento solo per le ipotesi in cui l’assegnatario debba versare un eventuale conguaglio).
Quest’ultima argomentazione rafforza la conclusione per cui l’accoglimento dell’istanza di assegnazione, determinando la chiusura della fase di vendita, inibisce la successiva possibilità di accedere alla sospensione concordata della procedura.