L'oblio oncologico: Diritto alla riservatezza per i guariti da patologie oncologiche secondo la Legge 7 dicembre 2023, n. 193
A cura di Avv. Gioacchino Cimino
Perché torniamo oggi a parlare del cd. “oblio oncologico”? Perché lo scorso 9 agosto, il Garante privacy nella propria Newsletter ha comunicato di aver predisposto delle FAQ esplicative sul contenuto della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, conosciuta come “Legge sul diritto all'oblio oncologico”.
Infatti, nel suo ruolo istituzionale, il Garante si impegna anche in attività di sensibilizzazione e informazione, con l’obiettivo di rendere le informazioni sempre più comprensibili e accessibili a tutti i cittadini.
Ma che cos’è l’oblio oncologico? Si tratta di una nuova forma di tutela introdotta dalla Legge n. 193/2023, pensata per proteggere chi è guarito da una malattia oncologica. Grazie a questa norma, le persone che hanno superato una patologia oncologica non sono più obbligate a fornire informazioni sul loro passato medico per l’accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, in sede di indagini sulla salute dei richiedenti un’adozione e per l’accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale. L'obiettivo della legge è, infatti, quello di evitare che chi ha affrontato e superato un tumore venga discriminato.
La legge stabilisce, dunque, che soggetti come banche, assicurazioni, datori di lavoro nonché il Tribunale per i minorenni, non possano chiedere informazioni su una malattia oncologica se il trattamento si è concluso da più di dieci anni e non ci sono state recidive. Nel caso in cui la malattia si sia manifestata prima dei 21 anni, il periodo si riduce a cinque anni.
Pertanto, le informazioni su patologie oncologiche, se già in possesso di banche, assicurazioni o datori di lavoro, non possono essere utilizzate.
Inoltre, il Garante ricorda come nell’ambito lavorativo, vige il più generale divieto di trattare i dati relativi allo stato di salute dei dipendenti da parte del datore di lavoro. A tal fine, l’Autorità ricorda come in coerenza con le disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, il medico competente è, per legge, l’unico legittimato a trattare in piena autonomia e competenza tecnica i dati personali di natura sanitaria dei lavoratori.
Per esercitare il diritto all'oblio oncologico, la persona deve presentare una richiesta accompagnata dalla documentazione medica presso una struttura sanitaria, un medico del SSN, un medico di medicina generale, o un pediatra di libera scelta. La domanda può essere inoltrata dieci anni dopo la conclusione del trattamento attivo, purché non ci siano state recidive. Per patologie insorte prima dei 21 anni, il termine si riduce a cinque anni.
Tale certificato, redatto seguendo il modello previsto dalla Legge, deve contenere solo i dati anagrafici dell'interessato, senza riferimenti alla tipologia di patologia o ai trattamenti effettuati.
Il Garante definisce, inoltre, i tempi di conservazione di tali dati. Perché torniamo oggi a parlare del cd. “oblio oncologico”? Perché lo scorso 9 agosto, il Garante privacy nella propria Newsletter ha comunicato di aver predisposto delle FAQ esplicative sul contenuto della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, conosciuta come “Legge sul diritto all'oblio oncologico”.
Infatti, nel suo ruolo istituzionale, il Garante si impegna anche in attività di sensibilizzazione e informazione, con l’obiettivo di rendere le informazioni sempre più comprensibili e accessibili a tutti i cittadini.
Ma che cos’è l’oblio oncologico? Si tratta di una nuova forma di tutela introdotta dalla Legge n. 193/2023, pensata per proteggere chi è guarito da una malattia oncologica. Grazie a questa norma, le persone che hanno superato una patologia oncologica non sono più obbligate a fornire informazioni sul loro passato medico per l’accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, in sede di indagini sulla salute dei richiedenti un’adozione e per l’accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale. L'obiettivo della legge è, infatti, quello di evitare che chi ha affrontato e superato un tumore venga discriminato.
La legge stabilisce, dunque, che soggetti come banche, assicurazioni, datori di lavoro nonché il Tribunale per i minorenni, non possano chiedere informazioni su una malattia oncologica se il trattamento si è concluso da più di dieci anni e non ci sono state recidive. Nel caso in cui la malattia si sia manifestata prima dei 21 anni, il periodo si riduce a cinque anni.
Pertanto, le informazioni su patologie oncologiche, se già in possesso di banche, assicurazioni o datori di lavoro, non possono essere utilizzate.
Inoltre, il Garante ricorda come nell’ambito lavorativo, vige il più generale divieto di trattare i dati relativi allo stato di salute dei dipendenti da parte del datore di lavoro. A tal fine, l’Autorità ricorda come in coerenza con le disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, il medico competente è, per legge, l’unico legittimato a trattare in piena autonomia e competenza tecnica i dati personali di natura sanitaria dei lavoratori.
Per esercitare il diritto all'oblio oncologico, la persona deve presentare una richiesta accompagnata dalla documentazione medica presso una struttura sanitaria, un medico del SSN, un medico di medicina generale, o un pediatra di libera scelta. La domanda può essere inoltrata dieci anni dopo la conclusione del trattamento attivo, purché non ci siano state recidive. Per patologie insorte prima dei 21 anni, il termine si riduce a cinque anni.
Tale certificato, redatto seguendo il modello previsto dalla Legge, deve contenere solo i dati anagrafici dell'interessato, senza riferimenti alla tipologia di patologia o ai trattamenti effettuati.