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Nulla la citazione a giudizio a carico dell’ente per assenza degli elementi fondanti la “colpa di organizzazione”

Il provvedimento del Tribunale di Biella assume particolare rilievo tra le pronunce in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti, in quanto chiarisce che l’imputazione a carico dell’ente non può limitarsi esclusivamente al richiamo del solo reato presupposto commesso dalla persona fisica e ai profili dell’interesse o del vantaggio ottenuti dall’ente. Al contrario, è necessario che faccia altresì specificamente riferimento agli elementi fondanti la “colpa di organizzazione” che, nel caso concreto, hanno agevolato la realizzazione del fatto criminoso.


A cura di Avv. Rebecca Minini e Dott. Antonino Pirrè

Il Tribunale di Biella, con ordinanza del 16 ottobre 2024, ha ritenuto nullo il decreto di citazione a giudizio a carico dell'ente per genericità ed indeterminatezza del capo di imputazione. 

La decisione muove dalla doglianza difensiva secondo cui non sarebbero stati indicati gli elementi su cui fondare la “colpa di organizzazione” dell’ente e, quindi, esercitare il diritto di difesa.

Il Tribunale – richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità sul tema – ha chiarito che l’imputazione a carico dell’ente non deve limitarsi al richiamo del solo reato presupposto e dei profili dell’interesse e del vantaggio teleologicamente connessi alla commissione dello stesso, ma deve altresì specificare gli elementi fondanti la “colpa di organizzazione” che, nel caso concreto, hanno agevolato la realizzazione del fatto criminoso.

Lo stesso ha poi osservato come non meriti accoglimento l’assunto del Pubblico Ministero, secondo cui non sarebbe onere dell’Accusa provare ed indicare tale colpa, spettando invece alla difesa la prova della sua assenza e, dunque, dell’adozione di un idoneo ed efficace Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.
Di fronte a tale convincimento della Pubblica Accusa, il Tribunale piemontese ha ricordato l’insegnamento della Suprema Corte secondo cui la “colpa di organizzazione” è da ritenersi “elemento che attiene alla tipicità dell’illecito amministrativo dell’ente” (Cass. Sez. 4, n. 18413 del 15/2/2022), che, in quanto tale, deve essere provato dall’Accusa, come un qualunque elemento costitutivo della fattispecie contestata. Lo stesso fa riferimento, a titolo esemplificativo, all’elemento soggettivo della colpa. 

Diversamente, l’eventuale omessa adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sarebbe una mera circostanza utile a dimostrare che sussiste la “colpa di organizzazione”; tuttavia non è sufficiente.
Per il Tribunale, infatti, la mancata adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo o la sua mancata efficace attuazione non sono elementi del fatto tipico, ma elementi di prova della “colpa di organizzazione”. È poi quest’ultimo il vero elemento costitutivo della fattispecie.
Sul punto, il Tribunale ricorda gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “ai fini della configurabilità della responsabilità da reato degli enti, non sono “ex se” sufficienti la mancanza o l’inidoneità degli specifici modelli di organizzazione ovvero la loro inefficace attuazione, essendo necessaria la dimostrazione della “colpa di organizzazione”, che caratterizza la tipicità dell’illecito amministrativo ed è distinta dalla colpa degli autori del reato” (Cass. Sez. 4, sentenza n. 21704 del 28/03/2023).

L’Accusa, in definitiva, ha l’onere di indicare nel capo di imputazione gli elementi che hanno determinato le carenze organizzative e, quindi, consentito alla persona fisica di commettere il reato presupposto. In mancanza – come avvenuto nel caso di specie – lo stesso è da ritenersi nullo, in quanto non consentirebbe all’ente di conoscere i tratti essenziali dell’illecito amministrativo contestato, ledendo così il diritto di difesa.

In conclusione, l’ordinanza, che si colloca in linea con gli ormai noti e consolidati orientamenti giurisprudenziali, mette in luce le difficoltà che, ancora oggi, i Pubblici Ministeri hanno nell’instaurare correttamente processi – con diverse differenze, ma anche similitudini – a carico di persone fisiche e di persone giuridiche.