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Obblighi di trasparenza online delle PA: il Garante chiede più tutele per i dati personali

Con il Parere del 22 febbraio 2024, n. 92, il Garante Privacy ha valutato 14 schemi di pubblicazione dell'ANAC per le PA riguardanti la trasparenza nei siti web istituzionali. Il Garante ha colto l'occasione per ri-affermare la centralità del principio di minimizzazione in ogni trattamento di dati personali. 

A cura di Avv. Alessia Lipari e Dott.ssa Benedetta Crespi

Con Parere del 22 febbraio 2024, n. 92, il Garante Privacy si è espresso circa la bontà di 14 schemi standard di pubblicazione, presentati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, concernenti regole che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a seguire per rispettare gli obblighi di trasparenza nei siti web istituzionali di cui al Decreto Trasparenza (D.lgs. 33/2013).

Il Garante ha evidenziato che negli Schemi oggetto di analisi l’Autorità Nazionale Anticorruzione aveva già recepito le indicazioni formulate in precedenza, tra cui l’opportunità di:
  • limitare la pubblicazione dei dati di contatto dell’amministrazione a cui il cittadino può rivolgersi a quelli strettamente necessari, prediligendo quelli (indirizzo mail e numeri di telefono) corrispondenti all’ufficio e non alla persona fisica;
  • non pubblicare le informazioni non necessarie in occasione della pubblicazione dei soggetti vincitori di concorsi pubblici, prediligendo pertanto la pubblicazione solo di nome e cognome, la data di nascita solo in caso di omonimia e la posizione in graduatoria (escludendo quindi altre informazioni non necessarie come il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza, ecc.);
  • oscurare i dati personali presenti negli accordi stipulati dall’amministrazione, in osservanza dell’art. 23 del Decreto Trasparenza, il quale non prevede l’obbligo di pubblicare il testo integrale degli stessi;
  • omettere del tutto i nominativi e i dati identificativi di persone fisiche destinatarie di benefici economici se dalla pubblicazione è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati;
  • omettere la pubblicazione di dati personali negli atti degli organismi indipendenti di valutazione o dei nuclei di valutazione pubblicati ai sensi dell’art. 31 Decreto Trasparenza;
  • omettere la pubblicazione dei nomi delle parti promotrici di class action, laddove si tratti di persone fisiche.
A seguito di questi interventi, il Garante ha suggerito di prevedere un periodo di tempo per consentire alle Pubbliche Amministrazioni di adeguarsi alle nuove modalità di pubblicazione sui siti web istituzionali.
L’ANAC è dunque ora tenuta a rimodulare i 14 schemi standard per recepire le indicazioni del Garante.