Responsabilità del CSE per infortunio mortale da mancata sospensione dei lavori
Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, assolto in primo grado per non aver commesso il fatto, viene condannato ai soli effetti civili per l’infortunio mortale di un lavoratore, in quanto pur essendo ben consapevole dell’assenza di dispositivi di protezione non ha interrotto i lavori.
A cura di dott. Diego Pompilio
A seguito della caduta di un lavoratore dall’altezza di circa cinque metri, lo stesso ha riportato un politrauma che lo ha condotto alla morte. Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori è stato accusato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni (reato di cui all'art. 589, commi 2 e 3, c.p.) per aver omesso di verificare l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici, delle misure di sicurezza contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento.
Il CSE, assolto – peraltro - in primo grado, aveva svolto diversi accessi sui luoghi intimando più volte al Datore di Lavoro di obbligare i lavoratori ad adottare le misure di sicurezza ed elevando altresì formale richiamo per il rispetto delle previsioni del piano di sicurezza.
Eppure, lo stesso CSE è stato dichiarato colpevole dal Giudice di secondo grado, ai soli effetti civili, in quanto egli avrebbe violato l’obbligo imposto allo stesso di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, i lavori fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti (art. 92, co. 1, lett. f), D.Lgs. 81/08).
L’affermazione di responsabilità è stata poi confermata dalla Corte di Cassazione con la sentenza in commento la quale ha:
- in primis specificato, in risposta al ricorso dell’imputato, che il potere-dovere inibitorio, a differenza degli altri compiti attribuiti al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (art. 92, co. 1, lett. a) e d), D.Lgs. 81/08), riguarda qualsiasi eventuale violazione delle misure antinfortunistiche e non unicamente quelle legate ai rischi interferenziali;
- ritenuto – nonostante il Datore di Lavoro coimputato fosse stato assolto per l’impossibilità di percepire in maniera agevole e immediata la situazione di pericolo – macroscopica la violazione del piano antinfortunistico e immediatamente percepibile, nonché indubbiamente conosciuta dal CSE che avrebbe dovuto inibire l’esecuzione dei lavori.