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Revisori legali dei conti: decorrenza del termine di prescrizione della relativa azione di responsabilità

Con la sentenza n. 115, pubblicata il 1° luglio 2024, la Corte Costituzionale ha chiarito che, nella disciplina delle azioni di responsabilità nei confronti dei revisori legali dei conti, è legittimo che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno che può far valere la società che ha conferito l’incarico decorra dalla data di deposito della relazione sul bilancio. 

A cura di Avv. Gabriella Isgrò e Avv. Clarissa Ferretti

È stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Milano in merito all’art. 15, comma III, d.lgs. 39/2010, per violazione degli art. 3 e 24 Cost., nella parte in cui il termine di prescrizione delle azioni di responsabilità nei confronti dei revisori legali dei conti e delle società di revisione viene fatto decorrere dalla data della relazione di revisione sul bilancio d’esercizio o consolidato emessa al termine dell’attività di revisione cui si riferisce l’azione di risarcimento. 
La Corte Costituzionale, in particolare, ritenendo il citato art. 15, comma III d.lgs. 39/2010 riferito alla sola azione di responsabilità esercitabile da parte della Società, ha statuito che, nell’individuazione del relativo termine di prescrizione, sono contemperati i vari interessi coinvolti, ovvero, da un lato, quello del danneggiato a far valere il proprio diritto al risarcimento, dall’altro, le esigenze di certezza del diritto e di tutela del danneggiante a non doversi difendere a distanza di molto tempo dai fatti sui cui si fondano le richieste di danni.
Per le ipotesi in cui l’azione è fatta valere dalla stessa società che ha conferito l’incarico al revisore, quest’ultimo è esposto a una responsabilità solidale con gli amministratori e, inoltre, il suo inadempimento produce un danno che può essere oggetto di pretesa risarcitoria sin dal deposito di una relazione inesatta o scorretta.
La Corte Costituzionale ha poi chiarito che il termine di decorrenza della prescrizione di cui all’art. 15, comma II d.lgs. 39/2010, non può, invece, trovare applicazione nel caso in cui l’azione di responsabilità nei confronti dei revisori legali sia esercitata dai soci o dai terzi. Dalla loro prospettiva, infatti, il solo deposito di una relazione inesatta o scorretta non è di per sé automaticamente produttiva di effetti. Al contrario, fintantoché l’affidamento ingenerato dalla stessa non abbia determinato un concreto sviamento della loro autonomia negoziale, non può ritenersi che questi abbiano subito danni. Per tale ragione, per i soci e i terzi, il termine di prescrizione dell’azione esercitabile inizierà a decorre, ai sensi dell’art. 2947 c.c., dal giorno in cui il fatto illecito si è verificato.