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Riforma della Legge Gelli-Bianco: un nuovo equilibrio tra tutela del paziente e serenità del medico. La Proposta della Commissione Adelchi D’Ippolito

La Commissione Nazionale sulla colpa medica, nominata dal Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha presentato lo scorso 25 novembre una proposta di riforma della Legge Gelli-Bianco. 
Tra le novità più rilevanti, l’esonero da responsabilità per imprudenza e negligenza non gravi, il superamento del ruolo centrale delle linee guida e l’introduzione della “notizia di reato temeraria” per scoraggiare accuse infondate. In ambito civile, si valorizza l’autonomia decisionale del medico e si ridefinisce l’onere della prova per i pazienti. Una proposta ambiziosa che promette di trasformare il rapporto tra medici, pazienti e giustizia.


A cura di Avv. Luca De Marchi e Dott.ssa Giada Bianchin

Come dichiarato dal Presidente della Commissione, Adelchi d’Ippolito, l’obiettivo della riforma è quello di “individuare un perfetto punto di equilibrio tra la piena tutela del paziente e la serenità del medico, perché un professionista sereno è di interesse della collettività”.

Le novità in ambito penale
Per quanto riguarda gli aspetti penali, una prima novità riguarda la riformulazione della causa di non punibilità introdotta dalla legge Gelli-Bianco all’art. 590-sexies c.p.
Al comma 1, si propone l’eliminazione del riferimento all’imperizia, estendendo così l’esonero da responsabilità del sanitario anche a casi di imprudenza e negligenza non gravi. 
Al comma 2, la commissione ridefinisce il legame tra l’accertamento della colpa medica e il rispetto delle linee guida: queste ultime non costituiscono più un parametro esclusivo, ma vengono sostituite dagli indirizzi di diagnosi e cura rilevanti nel caso concreto, dei quali le linee guida diventerebbero solo una delle possibili fonti, mentre le buone pratiche clinico-assistenziali, da rimedio sussidiario in caso di assenza di linee guida, assumerebbero un peso a queste equivalente. Tale scelta deriva dalla constatazione che le linee guida, per loro natura, sono complesse da redigere, costose e soggette a rapida obsolescenza.

Un’ulteriore novità riguarda la limitazione della responsabilità del sanitario alle sole ipotesi di colpa grave in caso di attività di speciale difficoltà per i reati di lesioni e omicidio colposi, nonché per il reato di interruzione colposa di gravidanza, come disciplinato dal nuovo art. 590-septies c.p. 
Il primo comma del nuovo articolo regola le fattispecie in cui l’osservanza degli indirizzi di diagnosi e cura manca o è inadeguata, individuando esplicitamente le specie delle violazioni rispetto alle quali l’elemento della colpa va accertato. 
Il secondo comma stabilisce poi quale sia il rilievo penalistico dell’errore del sanitario, stabilendo che, nelle situazioni di speciale difficoltà, l’esercente l’attività sanitaria risponde solo delle violazioni commesso per colpa grave. Esso individua inoltre i parametri fondamentali per valutare la gravità della colpa.

Un aspetto ulteriore di rilevanza riguarda l’introduzione della nozione di notizia di reato temeraria all’art. 411-bis c.p.p. L’obiettivo della proposta è accelerare le pronunce liberatorie e favorire l’archiviazione rapida di denunce o querele infondate. 
Il comma 1 del progettato art. 411-bis c.p.p. prevede che il pubblico ministero tenga conto della “cartella clinica e di altra documentazione sanitaria che dimostri la conformità dell’attività contestata agli indirizzi di diagnosi e cura adeguati alle specificità del caso concreto”. 
Inoltre, il nuovo art. 411-bis c.p.p. intende disincentivare le accuse pretestuose, prevedendo una sanzione civile a carico del denunciante o querelante qualora la notizia di reato si riveli temeraria, ossia avanzata eludendo con colpa grave ogni verifica sulla fondatezza delle accuse.

Le novità in ambito civile
Per quanto riguarda, invece, i profili civilistici, la Commissione ha proposto modifiche agli artt. 5 e 7 della Legge Gelli. 
L’ attuale articolo 5 prevede che i sanitari debbano agire – tenendo conto delle specificità del caso concreto - nel rispetto delle raccomandazioni previste dalle linee guida e, in mancanza di esse, delle buone pratiche clinico-assistenziali. 
Allo scopo di evitare il rischio di un irrigidimento della condotta del medico su uno standard formale ed astratto (e non sempre efficiente) e di riconoscere l’autonomia del medico nella valutazione ed individuazione della scelta diagnostica e terapeutica adeguata al caso concreto, la Commissione ha proposto di aggiungere, tra le condotte diligenti ex art. 5, l’aver compiuto “altre scelte diagnostiche e terapeutiche adeguate alla specificità del caso concreto”. 

La seconda proposta di modifica riguarda l’art. 7. 
Fermo restando il c.d. doppio binario di responsabilità (responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e responsabilità extracontrattuale dell’esercente la professione sanitaria), la Commissione ha proposto – inserendo un nuovo 5° comma - di onerare il paziente-danneggiato di dimostrare che la specificità del caso concreto avrebbe richiesto una condotta diversa da parte della struttura sanitaria/socio-sanitaria o dell’esercente la professione sanitaria. 

La proposta è, dunque, volta ad uniformare la disciplina dell’onere della prova in materia di responsabilità nel settore sanitario.   
La Commissione ha proposto, poi, di esplicitare le ipotesi di applicazione della limitazione di responsabilità prevista dall’art. 2236 c.c. 
Il nuovo comma 6 enuncerebbe un principio giurisprudenziale ormai consolidato, ovverosia che la responsabilità sanitaria deve escludersi quando la prestazione sanitaria era di speciale difficoltà ed il sanitario ha agito in modo perito e con colpa lieve. 
Il nuovo comma 7 chiarirebbe quali sono le prestazioni di speciale difficoltà, ovvero “si considera di speciale difficoltà avuto riguardo ai contesti di rischio causati dalla scarsità delle risorse umane e materiali disponibili, ovvero dalla mancanza o dalla limitatezza di conoscenze scientifiche o di terapie adeguate, ovvero dalla severità e dalla complessità della malattia, ovvero dalla presenza di situazioni di rilevante urgenza o emergenza”. 
Il nuovo comma 8 prevederebbe, invece, un elenco delle ipotesi per cui il sanitario – che ha eseguito una prestazione di speciale difficoltà – verrebbe considerato responsabile, ovvero i casi di colpa grave. Tra di essi, rientra la mancata adozione di comuni cautele, l’irragionevole omessa adozione degli indirizzi di diagnosi e cura adeguati alla specificità del caso concreto. 

La Proposta, di cui occorre monitorare il seguito, persegue indubbiamente lo scopo di tutelare i sanitari, ma anche di garantire migliore cure ai pazienti.