Riproposizione della costituzione di p.c., già respinta in udienza preliminare
L’art. 80, comma 5, c.p.p., non modificato dalla Riforma Cartabia, permette ancora la riproposizione delle domande di ammissione di costituzioni di parte civile, precedentemente respinte in udienza preliminare.
Il Tribunale di Roma affronta la questione della riproposizione della costituzione di parte civile, precedentemente respinta in udienza preliminare, dinnanzi al giudice del dibattimento, a seguito delle modifiche intervenute con la Riforma Cartabia.
Da un punto di vista processuale, il Collegio ha in apertura chiarito che legittimamente le persone offese hanno riproposto la domanda di ammissione di costituzione di parte civile nella fase preliminare al dibattimento.
Invero, sebbene la Riforma Cartabia abbia modificato il termine per la costituzione di parte civile, che deve avvenire ora entro la fase processuale dell’accertamento relativo alla costituzione delle parti nell’udienza preliminare (nei processi per i quali essa è prevista) e non più anche fino alla successiva udienza di costituzione del giudizio di primo grado (art. 79 c.p.p.), non è mutato il dettato dell'art. 80, comma 5, c.p.p., il quale prevede che "l'esclusione della parte civile ordinata nell'udienza preliminare non impedisce una successiva costituzione fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484”.
Il Tribunale ha quindi ritenuto che, non essendovi stata modifica normativa rispetto all’art. 80, comma 5, c.p.p., si possa, anche dopo la Riforma Cartabia, legittimamente riproporre la dichiarazione di costituzione di parte civile nel giudizio di primo grado, sempreché sia stata ritualmente presentata in udienza preliminare e in quella sede non ammessa.