Vendita a consegne ripartite e garanzia per i vizi ex art. 1495 cc
Nell’ambito delle vendite a consegne ripartite, il riconoscimento del vizio da parte del venditore ad esito della prima consegna rimane efficace anche con riferimento ad eventuali vizi dello stesso genere concernenti le successive consegne, così escludendo il verificarsi della decadenza di cui all’art. 1495 c.c.
Con l’ordinanza in esame la Corte di Cassazione si è espressa in tema di garanzia per vizi ex art. 1495 c.c., con particolare riferimento al termine di prescrizione e decadenza, nonché all’applicazione della stessa nell’ipotesi di vendita a consegne ripartite.
In particolare, la controversia nasceva con riferimento ad un contratto di fornitura di calzature, del quale la parte acquirente aveva richiesto la dichiarazione di avvenuta risoluzione, in ragione della presenza di vizi e difetti delle calzature ricevute in consegna, che le rendevano inidonee all’utilizzo e alla commercializzazione.
Secondo la ricostruzione della ricorrente (società venditrice), l’acquirente non avrebbe potuto azionare la garanzia per vizi di cui all’art. 1495 c.c. in quanto la denuncia dei difetti della merce non sarebbe stata effettuata entro i termini di legge.
Tuttavia, come evidenziato dalla Suprema Corte, la società acquirente aveva formalmente contestato – all’esito della consegna della prima fornitura di merce – i difetti che la stessa presentava e la società venditrice aveva provveduto alla sostituzione/riparazione della merce. A fronte di tale impegno assunto dalla fornitrice, che integrava un’ipotesi di tacito riconoscimento dei vizi, era da escludersi qualsiasi decadenza.
Infatti, come evidenziato dalla Corte di Cassazione, il riconoscimento dei vizi da parte del venditore può avere luogo anche tacitamente, per facta concludentia, ossia mediante la sostituzione della cosa affetta da vizi. In particolare, nel caso di vendita a consegne ripartite, il "riconoscimento del vizio della merce stessa da parte del venditore, dopo la prima consegna, esclude il verificarsi della decadenza, ai sensi dell'art. 1495 c.c., in relazione a vizi dello stesso genere relativi alle successive partite”.
Nel caso di specie, nonostante l’impegno alla riparazione, la società venditrice aveva effettivamente riconsegnato merce difettosa e l’acquirente si era riservata di accettare o meno tale consegna all’esito del collaudo svolto dai clienti.
Anche a fronte di tale riserva di accettazione (subordinata ad un fatto futuro ed eventuale rispetto alla circostanza certa e denunciata della presenza dei vizi), la società acquirente aveva in ogni caso fatto presente in modo tempestivo la persistenza dei vizi sull’intera fornitura, rendendo dunque superflua un’ulteriore comunicazione sul punto. Infatti, in mancanza di esito positivo del collaudo, rimaneva ferma “l’originaria prospettazione sull’estensione dei difetti a tutte le calzature sostituite”.