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Via libera all’azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia assicurativa dell’ospedale (anche se la polizza non è ancora adeguata ai requisiti ex D.M. 232/2023)

Con ordinanza del 26 agosto 2024, il Tribunale di Milano ha confermato che l’entrata in vigore del decreto ministeriale attuativo dell’art. 10, comma 6 della legge Gelli-Bianco (D.M. n. 232/2023) legittima il danneggiato ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicurativa della struttura sanitaria o del medico.

A cura di Avv. Giuseppe M. Cannella, Avv. Andrea Randazzo e Dott.ssa Giada Bianchin

Con ordinanza del 26 agosto 2024, la Prima Sezione Civile del Tribunale di Milano, rigettando le eccezioni sollevate dall’assicuratore, ha confermato il diritto del paziente danneggiato di agire direttamente nei confronti della compagnia assicurativa della struttura sanitaria.  

Tale facoltà era già prevista dall’art. 12 della legge Gelli-Bianco (l. 24/2017), che stabiliva come il soggetto danneggiato avesse il diritto di agire direttamente nei confronti della compagnia assicurativa della struttura o dell’esercente la professione sanitaria. Tuttavia, l’operatività della norma era stata subordinata all’entrata in vigore del decreto ministeriale – previsto dall’art. 10, comma 6 della legge Gelli – con cui sarebbero stati determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative.  

Dopo un’attesa lunga sette anni, è stato emanato il decreto ministeriale attuativo (D.M. 15 dicembre 2023 n. 232) e, a seguito della sua entrata in vigore (16 marzo 2024), ci si è chiesti se il danneggiato possa agire direttamente nei confronti della compagnia assicurativa prima che la stessa abbia adeguato la polizza ai requisiti normativi (adeguamento che, ai sensi dell’art. 18 del decreto, deve avvenire entro marzo 2026).  

Secondo il Tribunale di Milano, la risposta è affermativa.  

Nell’ordinanza in commento si legge: “la norma richiamata condiziona testualmente l’operatività della azione diretta alla entrata in vigore del decreto, quale presupposto processuale, e non fa riferimento alla necessità, sostanziale, dell’avvenuto previo adeguamento delle condizioni contrattuali, restando per il vero questo ambito confinato al merito”.  

Pertanto, secondo il giudice milanese, il diritto di esercitare l’azione diretta nei confronti della compagnia assicurativa è subordinato soltanto all’entrata in vigore del decreto ministeriale e non all’avvenuto allineamento delle polizze assicurative ai requisiti dettati da quest’ultimo (circostanza che, in ogni caso, potrà essere valutata durante il processo come questione di merito).  

L’iter logico-argomentativo seguito dal Tribunale di Milano è il medesimo compiuto dal Tribunale di Locri con sentenza del 18 aprile 2024.  

In quella occasione, il giudice calabrese – pur rigettando la domanda del danneggiato nei confronti della compagnia assicurativa, in quanto proposta prima dell’entrata in vigore del decreto attuativo – aveva dichiarato che l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore avrebbe potuto essere esercitata anche se il contratto assicurativo fosse stato stipulato prima dell’entrata in vigore del decreto ministeriale e anche laddove lo stesso non fosse stato ancora adeguato ai nuovi requisiti, purché l’iniziativa giudiziaria del paziente avesse data successiva al 16 marzo 2024.